domenica 22 febbraio 2009

Permesso di costruire solo con rinnovabili, ma dal 2010



18/02/2009 - L’articolo 29, comma 1-octies, del disegno di legge di conversione del DL n. 207 del 30 dicembre 2008 Milleproroghe, oggi all'esame della Camera, differisce al 1° gennaio 2010 la scadenza del 1° gennaio 2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.Nel suo parere approvato ieri, la Commissione Ambiente della Camera invita il Governo a “prevedere, in un successivo provvedimento d'urgenza, una norma sanzionatoria per i Comuni che non adegueranno i propri regolamenti, eventualmente prevedendo la possibilità di ricorrere ai poteri sostitutivi ovvero alla nomina di commissari ad acta. Ciò ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari relativi al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.”

Il termine del 1° gennaio 2009 – spiega la relazione del Servizio Studi della Camera – è previsto dall’art. 4, comma 1-bis del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia), come sostituito dal comma 289 dell’art. 1, della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che prevede che, per gli edifici di nuova costruzione, il permesso di costruire venga rilasciato a condizione che siano installati impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in modo da garantire una produzione energetica di almeno 1 kW per ciascuna unità abitativa e di almeno 5 kW per i fabbricati industriali di superficie non inferiore a 100 mq.

Il testo previgente del comma 1-bis dell’art. 4 del DPR 380/2001 faceva riferimento ai soli pannelli fotovoltaici e richiedeva una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per unità abitativa. La Finanziaria 2008 ha, quindi, incrementato la potenza minima degli impianti e ha esteso l’obbligo di installazione (con una potenza maggiore) anche ai fabbricati industriali. Inoltre, il nuovo comma 1-bis non riguarda più solo gli impianti fotovoltaici ma si riferisce più genericamente ad impianti a fonte rinnovabile.

I tecnici di Montecitorio ricordano poi che nel novembre 2008 la Commissione europea ha presentato una proposta di riesame della politica energetica, proponendo un piano d’azione che individua, tra le sue priorità, l’intervento in cinque settori considerati fondamentali per far fronte alla crescente precarietà dell’approvvigionamento energetico, tra i quali l’efficienza energetica. Le proposte della Commissione sono volte all’attuazione del pacchetto 20-20-20 (riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, raggiungimento del 20% di energia rinnovabile sul totale e riduzione della domanda di energia del 20% entro il 2020).

In questo contesto, la Commissione propone di integrare e modificare la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici prevedendo, tra l’altro, in caso di installazione di nuovi sistemi tecnici per l'edilizia, sostituzione di sistemi tecnici esistenti o interventi importanti di messa a norma di tali sistemi, un obbligo per gli Stati membri di fissare requisiti minimi di rendimento energetico.

La proposta della Commissione, inoltre:
- rafforza le disposizioni in materia di certificazione energetica, ispezioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento, requisiti di rendimento energetico, informazione ed esperti indipendenti, in particolare, riformulando le prescrizioni relative al rilascio degli attestati al fine di assicurare che per ogni operazione immobiliare sia emesso un attestato e che al potenziale acquirente o locatario siano fornite informazioni sul rendimento energetico dell'edificio (o di sue parti) con sufficiente anticipo (cioè nell'annuncio di vendita o di affitto);
- amplia il campo di applicazione della disposizione che impone agli Stati membri di fissare requisiti minimi di rendimento energetico in caso di ristrutturazioni importanti negli edifici esistenti, eliminando la soglia di 1000 mq di metratura al disotto della quale non è attualmente previsto l'obbligo, in caso di ristrutturazioni importanti, di conformarsi ai requisiti minimi di rendimento energetico, nazionali o regionali;
- fornisce uno strumento di calcolo comparativo utilizzato dagli Stati membri a scopo di confronto, allo scopo di pervenire ad un graduale allineamento dei requisiti fissati dai diversi Stati membri, attualmente assai differenziati;
- incoraggia gli Stati membri a elaborare piani nazionali volti a favorire la diffusione sul mercato di edifici con un consumo di energia ed emissioni di carbonio bassi o nulli.

L’Italia non sembra essere sulla stessa lunghezza d’onda della Ue in tema di rendimento energetico in edilizia, dal momento che dall’ottobre 2006 è in corso un contenzioso per la presunta non corretta attuazione della direttiva 2002/91/CE. La Commissione ritiene, infatti, che il Dlgs 192/2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE, costituisca un semplice quadro generale di riferimento che avrebbe dovuto essere completato da successivi decreti, linee guida e relazioni da approvare, rispettivamente, entro 120 e 180 giorni, dalla sua entrata in vigore. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione inerente tali misure di attuazione, né disponendo di altri elementi d’informazione, la Commissione ha concluso che l’Italia non ha adempiuto all’obbligo di attuare la direttiva.

E una nuova procedura di infrazione potrebbe essere aperta, a carico dell’Italia, per la cancellazione - prevista dalla legge 133/2008 - dell’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e dell’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Dall’entrata in vigore della legge 133/2008 è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto).

Il voto finale sul provvedimento è previsto per martedì 24 febbraio.

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